Agevolazione
Agevolazioni per chi ci aiuta
La qualifica di ONLUS, offre ai propri sostenitori di beneficiare delle specifiche agevolazioni
Per le persone fisiche:
Si possono detrarre dall’imposta lorda( Irpef) il 19% dell’importo donato in denaro a favore delle attività della Tetezana fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1, lett. i bis, DPR 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).
In alternativa (sconto più conveniente per i donatori)
Vi è una nuova legge 80/05 secondo la quale le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) onlus (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui.
Per le imprese:Deducibilità delle donazioni in denaro
Si possono dedurre dal proprio reddito d’impresa le erogazioni in denaro devolute in favore delle attività della Tetezana un importo non superiore al 2% del reddito stesso(D.P.R. 917/86 art.100 comma 2 lettera h)Deducibilità della spesa per dipendenti utilizzati a favore dell’Onlus
E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di "prestare" i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di un'ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente. Sempre che si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 65, comma 2, lett. c septies DPR 917/86).Cessioni gratuite di beni
E’consentito alle imprese di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale.Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, e che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire.
La possibilità di fruire di queste agevolazioni è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria:
- Preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni da parte dell'impresa cedente al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva;
- Dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
- Annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.
Le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto dell’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972