Lo statuto
Allegato “B” al verbale del 07.02.2008
STATUTO TETEZANA
COSTITUZIONE
- Articolo 1 -
È costituita una associazione denominata TETEZANA con sede in Roma.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale ed è costituita a tempo indeterminato.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
SCOPI
- Articolo 2 -
L’Associazione ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone in difficoltà e l’assistenza sociale, sanitaria, l’istruzione, la formazione e la tutela dei diritti civili in genere di ogni popolazione con particolare attenzione ai Paesi in condizioni di sottosviluppo ed al Madagascar in particolare. L’Associazione deve essere retta dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata. Per il perseguimento degli scopi socialiPer il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà:
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative di integrazione degli immigrati, incoraggiare l’interscambio di esperienze e di conoscenza delle diverse culture valorizzando le reciproche differenze nello spirito di amicizia e di collaborazione;
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative volte alla tutela della salute delle popolazioni, in modo particolare della salute in materia della riproduzione, lotta alla gravidanza precoce, alla mortalità materna e infantile;
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire progetti sull’igiene sia pubblico che privato come prevenzione delle malattie infettive;
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative di orientamento, formazione e inserimento al lavoro di persone svantaggiate e con particolare riferimento alle donne capo famiglie incentivando iniziative di micro-imprese, anche nel settore del turismo;
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire le iniziative di carattere culturale e sociale atte a promuovere dignità e ruoli sociali delle persone per il superamento della disparità economica e sociale, nel rispetto delle tradizioni.
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative di carattere educativo e formativo;
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative a tutela e promozione dei diritti dei bambini;
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative volte a migliorare la situazione relativa alla disponibilità di acqua potabile, quella di irrigazione e di energia elettrica. In questo contesto incentivare le fonti di energia rinnovabili;
-
ideare, promuovere, favorire, organizzare e gestire iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente e dello sviluppo agricolo e rurale;
-
ideare, promuovere e favorire iniziative a sostegno di persone svantaggiate e fasce deboli anche finanziate da enti pubblici e privati e soggetti privati in genere con la formula del sostegno a distanza;
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Tutte le attività potranno essere esercitate dalla Associazione sia per trattativa privata, in proprio o per conto di terzi, sia mediante partecipazione ed aggiudicazione di aste e gare di Enti Pubblici e Privati nelle diverse forme previste dall’ordinamento.
SOCI
- Articolo 3 –
I soci si distinguono in- soci fondatori
- soci associati
- soci sostenitori
- soci onorari
A) Soci fondatori
I soci fondatori sono i soci che hanno partecipato alla costituzione della Associazione. Questi sono esentati dal versamento della quota associativa ed hanno gli stessi diritti dei soci associati. Questi hanno il diritto di voto attivo nell’Assemblea dei soci e possono essere eletti membri degli Organi Associativi.
B) Soci associati
Possono iscriversi all’Associazione tutti coloro che presentino domanda e che condividino gli scopi dell’Associazione. La domanda di iscrizione dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo e dovrà contenere i dati identificativi del richiedente, le ragioni della domanda, la dichiarazione di conoscere e voler rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi della Associazione. Sono richiesti la capacità di agire ed il pieno godimento dei diritti civili e politici. Il Consiglio Direttivo delibera sulla ammissione delle domande di iscrizione a maggioranza semplice dei suoi membri. L’iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione. La quota annua di iscrizione è determinata dal Consiglio Direttivo e può essere aggiornata all’inizio di ogni esercizio sociale. Possono essere soci persone fisiche ma anche persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento,lo sviluppo o la promozione delle attività previste nell’oggetto della Associazione. Questi hanno il diritto di voto attivo nell’Assemblea dei soci e possono essere eletti membri degli Organi Associativi.
C) Soci sostenitori
I soci sostenitori vengono iscritti in apposito elenco per la cui iscrizione unico requisito è averne espresso la volontà anche solo mediante il versamento di una quota associativa. Questi possono essere tanto persone fisiche che giuridiche. Questi non hanno il diritto di voto attivo nell’Assemblea dei soci anche se possono essere invitati come osservatori e non possono essere eletti membri degli Organi Associativi.
D) Soci onorari
I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e deve trattarsi di persone fisiche e/o enti giuridici che per doti e/o finalità gratificano gli scopi dell’Associazione. Questi hanno il diritto di voto attivo nell’Assemblea dei soci e possono essere eletti membri degli Organi Associativi.
RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
- Articolo 4 –La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che delibera entro 60 giorni previo accertamento del rispetto di tutti gli obblighi assunti dal socio.
Il socio può anche essere escluso, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, per morosità dal versamento della quota associativa superiore a sei mesi o per perdita dei requisiti di ammissione o per lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione o se il socio non rispetti le disposizioni statutarie e/o i regolamenti interni, e/o le delibere assembleari. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al socio decaduto con raccomandata e questi, entro 30 giorni, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata da inviare al Presidente.
ORGANI ASSOCIATIVI
- Articolo 5 –
Sono Organi dell’Associazione:A) L’Assemblea Generale dei Soci
B) Il Consiglio Direttivo
C) Il Presidente
D) Il Collegio Sindacale
E) Il segretario Generale
F) Il Tesoriere
Per nessuna carica sociale è prevista una remunerazione.
ASSEMLBEA GENERALE DEI SOCI
- Articolo 6 –
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente e deve svolgersi almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo di esercizio. La convocazione può essere fatta tramite lettera, email o fax inviata ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere il giorno, il luogo e l’ora in cui si svolgerà oltre agli argomenti all’ordine del giorno.All’Assemblea Generale dei Soci hanno diritto a partecipare i soci fondatori, i soci associati – purchè in regola con il versamento delle quote associative - ed i soci onorari mentre i soci sostenitori possono essere invitati ad assistere ma senza diritto di voto. Ogni socio ha diritto di essere rappresentato in Assemblea con delega scritta esclusivamente ad altro associato. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo due altri associati.
L’Assemblea si considera validamente convocata laddove siano presenti, anche per delega, tutti gli aventi diritto al voto ed il Consiglio Direttivo.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea può validamente deliberare se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera sempre a maggioranza semplice.
L’Assemblea ordinaria delibera
- sull’approvazione del bilancio consuntivo e sull’eventuale bilancio preventivo;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sulla nomina dell’eventuale Collegio Sindacale;
- sulla nomina del Segretario e del Tesoriere;
- sui ricorsi dei soci esclusi;
ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.
L’Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare in materia di modifiche dello Statuto, scioglimento dell’Associazione o altre operazioni straordinarie. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in persona del suo Presidente con le stesse modalità della convocazione dell’Assemblea ordinaria. L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e/o rappresentati fatta eccezione per la delibera relativa allo scioglimento dell’Associazione per il quale è richiesto un quorum pari ad almeno i tre quarti degli associati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Articolo 7 –
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette scelti tra i soci fondatori, i soci onorari e gli associati. I membri durano in carica tre anni e sono eletti dall’Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione a mezzo lettera, email, fax e riportante il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
IL PRESIDENTE
- Articolo 8 –
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.IL COLLEGIO SINDACALE
- Articolo 9 –
Ove si verificassero i presupposti di legge, ovvero l’Assemblea dei soci lo ritenesse opportuno, quest’ultima procede alla nomina di un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. L’Assemblea nomina il Presidente del Collegio. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.I sindaci relazionano in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
IL SEGRETARIO
- Articolo 10 –
L’Assemblea dei soci può nominare il Segretario Generale che sovrintende alla gestione operativa dell’Associazione. E’ responsabilità del Segretario Generale assicurare la corretta tenuta dell’elenco soci e sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste di recesso ed il riscontro di possibili casi di esclusione. Il Segretario Generale si occupa della trascrizione dei verbali del Consiglio Direttivo su apposito registro ed a questi rende conto del propri operato. In assenza del Segretario dette mansioni restano di competenza del Consiglio Direttivo.
IL TESORIERE
- Articolo 11 –Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei soci ed amministra ed assicura la gestione dei fondi sociali. E’ responsabilità del Tesoriere controllare la riscossione delle quote associative e renderne conto al Consiglio Direttivo. E’ sua responsabilità proporre al Consiglio Direttivo la cancellazione dei soci per morosità nel versamento delle quote. Il Tesoriere redige una relazione annuale ed un rendiconto sulla gestione finanziaria dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo.
IL PATRIMONIO
- Articolo 12 –Il patrimonio è formato:
a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.
IL BILANCIO
- Articolo 13 –L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta e l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore dell’attività istituzionale.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
NORME GENERALI
- Articolo 14 –Le quote associative annuali vengono fissate dal Consiglio Direttivo e soggette all’approvazione dell’Assemblea dei soci e devono essere versate dai soci associati entro 30 giorni dall’ammissioni ovvero entro il 31 luglio di ogni anno.
- Articolo 15 –
Decade dall’incarico il componente di un Organo Sociale assente non giustificato per tre riunioni consecutive. Salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo non è ammesso per i membri degli Organi dell’Associazione ricoprire più di una carica sociale.
SCIOGLIMENTO
- Articolo 16 –Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
NORMA DI CHIUSURA
- Articolo 17 -
Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto e richiamate per legge sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.